martedì 8 ottobre 2013

Cartella esattoriale e violazioni del codice della strada. Termine per impugnare.

La sesta sezione civile della Cassazione con la sentenza n.21043 del 13 settembre 2013 ha stabilito che il termine per impugnare una cartella esattoriale di pagamento per violazioni del codice della strada, qualora non preceduta dalla notifica del verbale di contestazione, è di 60 giorni, dovendosi in questo caso applicare il termine di cui all'art.204 bis del codice della strada.

Di seguito la sentenza:
Con ordinanza pronunciata in data 6 dicembre 2010, relativa al procedimento R.G.N. 573/C/2010 (depositata il 6 dicembre 2010) il Giudice di pace di Imperia dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla .... s.r.l. nei confronti della Prefettura di Genova e di Equitalia Esatri s.p.a. avverso la cartella di pagamento n. 068 2010 05198088 86, ricevuta il 7 ottobre 2010 in relazione al verbale di contestazione della Polizia Stradale di Imperia riguardante infrazione al codice della strada...... La .... s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 7 e 8 giugno 2011 e depositato il 24 giugno 2011), illustrato anche da memoria ex art. illustrato anche da memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., nei riguardi del predetto provvedimento formulando un unico motivo.Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in questa fase.Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., formulando una proposta di rigetto del ricorso.
Va pregiudizialmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981, atteso che il provvedimento opposto appare evidentemente fondato sulla considerazione del giudicante della tardività della proposizione del ricorso avverso la cartella esattoriale, pacificamene ricevuta dalla ricorrente il 7 ottobre 2010. Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. La censura proposta ha per oggetto la questione se l'opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada con cui si deduca l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione debba proporsi nel termine di 30 giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, ovvero nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 204 bis C.d.S.. Sul punto invero in passato si è registrato un contrasto di opinioni da parte della giurisprudenza di questa Corte, il cui orientamento prevalente a favore della conclusione che sopra si è indicata per prima (Cass. n. 9180 del 2006; Cass. n. 18730 del 2004; Cass. n. 4194 del 2004; Cass. n. 12545 del 2003) è stato di recente abbandonato a favore che della soluzione più vantaggiosa per il ricorrente (Cass. n. 3647 del 2007). Ad avviso del Collegio allorché sia mancata, come aveva dedotto l'opponente, la precedente contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela che non aveva potuto a suo tempo essere esperito, sicché l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione: termine applicabile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, proprio al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni di norme in materia di circolazione stradale (v., per tutte, Cass. 13 giugno 2005 n. 12626). L'opzione interpretativa accolta, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico, appare altresì quella più consona ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione della violazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, mentre la soluzione inversa comporta, come conseguenza a carico del ricorrente, la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza - l'omessa notificazione del verbale - che invece è imputabile alla sola controparte Amministrazione, finendo cosi per favorire, con riferimento ad un aspetto non certo trascurabile qual è quello del termine perentorio per impugnare, la stessa Amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della cartella, che è chiaramente incolpevole dell'omissione. Per tali ragioni il ricorso è accolto e, per l'effetto, la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace di Imperia, che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese.

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